FONDAZIONE MIGRANTES
ORGANISMO PASTORALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Anche gli immigrati nella Pubblica Amministrazione

(4 settembre 2013) - Devono avere la carta di soggiorno e non possono aspirare a posti dove si esercitano pubblici poteri o si tutela l’interesse nazionale. La novità grazie alla legge europea 2013
4 Settembre 2013
(4 settembre 2013) - E’ una novità importante, un passo avanti significativo per cancellare una discriminazione contro i lavoratori stranieri

Dal 4 settembre i diritti dei lavoratori stranieri faranno un passo avanti importante nella rincorsa a quelli degli italiani. Anche chi non ha ancora la cittadinanza tricolore potrà essere assunto dalla Pubblica Amministrazione.
Lo dice la legge europea 2013,  fissando, però, due paletti importanti. Innanzitutto, i cittadini extracomunitari potranno partecipare ai concorsi pubblici solo se sono titolari di un permesso CE per lungo soggiornanti (la cosiddetta carta di soggiorno), dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
Inoltre, potranno aspirare a posti che non implicano esercizio  diretto  o  indiretto  di  pubblici  poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. Insomma non ci saranno certo poliziotti, magistrati o militari stranieri, ma sarà possibile, ad esempio, trovare immigrati a insegnare nelle scuole pubbliche italiane, a fare gli impiegati negli uffici comunali, a curare i malati, come medici o infermieri, negli ospedali.
Una piccola rivoluzione, anticipata dalle sentenze di diversi tribunali, con la quale l’Italia si allinea alla normativa dell’Unione Europea. E lo fa in ritardo, tanto che a Bruxelles si stava aprendo una procedura di infrazione.
Si poteva fare anche di più. La Convenzione OIL 143/1975, ratificata dall’Italia, parifica i lavoratori stranieri legalmente soggiornanti e i lavoratori nazionali, quindi molti esperti chiedono di far accedere ai posti della pubblica amministrazione anche chi ha un “semplice” permesso di soggiorno, purché valido per lavorare.
Queste considerazioni sono entrate nella discussone alla Camera sulla legge europea 2013, ma non sono riuscite a modificarla. Ci sono solo un paio di ordini del giorno accolti dal governo lo scorso 31 luglio, ma con una formula piuttosto blanda: l’impegno a “valutare la possibilità” di allargare ulteriormente le maglie delle assunzioni pubbliche.
Intanto, quindi, le nuove opportunità riguardano solo per gli immigrati di lungo corso, quelli che hanno in tasca la carta di soggiorno. E comunque dovranno spettare che la Pubblica Amministrazione assuma, evento sempre più raro nel periodo di vacche magre che sta attraversando il Paese.
 
 

LEGGE 6 agosto 2013, n. 97.  Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.194 del 20-8-2013)

   Art. 7
   Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai  posti  di  lavoro   presso le pubbliche amministrazioni. Casi EU Pilot  1769/11/JUST  e   2368/11/HOME.
     1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:      a) al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite  le seguenti: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del  diritto  di soggiorno permanente»;
     b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:      «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano  ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo  o  che  siano  titolari  dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.      3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso,  le  disposizioni  di  cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della  lingua  italiana  e  di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella  provincia autonoma di Bolzano».
   2. All'articolo 25, comma 2, del decreto  legislativo  19  novembre 2007, n. 251, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le  seguenti: «e dello status di protezione sussidiaria».