(9 luglio 2013) - Lo scorso 28 giugno 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge 76/2013 che, allart. 9, contiene alcune disposizioni in materia di immigrazione.
Il comma 10 riguarda infatti la regolarizzazione varata lanno scorso con D. Lgs. 109/2012 e stabilisce che, in caso di esito negativo della procedura di regolarizzazione per motivi imputabili al solo datore di lavoro o di cessazione del rapporto prima che la procedura sia stata completata, la posizione del lavoratore sia comunque salva (rilascio di un permesso per attesa occupazione, ed estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi legati al soggiorno illegale).
Il comma 8 rende invece triennale la programmazione dei flussi di ingresso per formazione e tirocinio.
Il comma 7 sposta laccertamento di indisponibilità di manodopera già legalmente presente in Italia, ai fini dellassunzione di un lavoratore straniero nellambito delle quote fissate dal decreto-flussi, dalla fase di esame della richiesta di nulla-osta presentata dal datore di lavoro (art. 22 co. 4 D. Lgs. 286/1998, soppresso dalla disposizione appena varata) alla fase precedente alla presentazione della stessa richiesta (art. 22 co. 2). In altri termini, il datore di lavoro che voglia presentare richiesta di nulla-osta deve preventivamente chiedere al Centro per limpiego di verificare lindisponibilità "di un lavoratore presente nel territorio dello Stato" e di documentare in modo idoneo tale indisponibilità. Naturalmente, in questo contesto, "lavoratore presente" non puo che significare "lavoratore legalmente presente".
Laccertamento di indisponibilità era stato introdotto in modo vincolante dalla L. 943/1986, e aveva formalmente impedito, fino al 1998, ingressi per tutte le attività lavorative per le quali allepoca era obbligatoria lassunzione dalle liste di collocamento. Avevano fatto eccezione le chiamate relative al lavoro domestico, per il quale era ammessa lassunzione diretta con esonero dalla considerazione di tali liste e, corrispondentemente, dallaccertamento di indisponibilità.
La legge Turco-Napolitano aveva soppresso laccertamento di indisponibilità per tutti i rapporti di lavoro, coerentemente con la riforma del collocamento, che aveva rimosso lobbligatorietà dellassunzione dalle liste.
La legge Bossi-Fini, nel 2002, lo aveva ripristinato. Ma questa scelta era stata saggiamente svuotata di significato dalle disposizioni regolamentari corrispondenti, in base alle quali lesito dellaccertamento non avrebbe avuto comunque carattere vincolante. Si trattava, in pratica, di un semplice appesantimento burocratico (...).
Così come è formulata, però, la disposizione sembra ripristinare il carattere vincolante dellaccertamento di indisponibilità. Se così fosse si tornerebbe agli anni 90 come se nulla fosse mutato rispetto alle norme sul collocamento. Peggio: vi sarebbe unestensione del vincolo a tutti i rapporti di lavoro, inclusi quelli di collaborazione domestica (negli anni 90 esonerati - come detto - dallobbligo di accertamento). (...)
Se teniamo presente, poi, che le richieste di nulla-osta allingresso sono normalmente presentate - come tutti sanno - con riferimento a lavoratori stranieri presenti illegalmente in Italia e già occupati in nero (trattandosi così di regolarizzazioni mascherate), riconosciamo come i datori di lavoro opteranno semplicemente per mantenere il rapporto in nero, senza alcun vantaggio per il manovale disoccupato.
E se prima di varare un Governo si procedesse allaccertamento di indisponibilità di persone di buon senso legalmente residenti? (Sergio Briguglio)