(16 settembre 2014) - 1) Decreto del Ministero dell'Istruzione - Con decreto dell'1 agosto 2014 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la lista aggiornata dei Paesi in via di sviluppo per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea possono accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio.
La valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane.
Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.
2) Il decreto legge in vigore dal 23 agosto 2014 - Sulla gazzetta ufficiale nr. 194 del 22 agosto 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 119/2014 che snellisce l'iter burocratico delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.
Difatti, le Commissioni territoriali vengono raddoppiate (da 10 passano a 20, articolate in 30 sezioni), sono insediate presso le prefetture che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
Il colloquio dello straniero si svolgerà alla presenza di un solo membro con specifica competenza e, ove possibile dello stesso sesso del richiedente.
Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui e' accolto o trattenuto, la competenza all'esame della domanda viene presa in carico dalla commissione nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio.
Decreto Ministeriale 1 agosto 2014 n. 594
Decreto-Legge 22 agosto 2014, n. 119