(8 aprile 2013) - Unaltra stravittoria per il circo italiano, che si aggiunge alla lunga serie di sentenze favorevoli dal 1994 ad oggi. Con la differenza che questa volta le motivazioni alla base della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale sono eccezionalmente significative. Il TAR di Ancona ha accolto il ricorso presentato dal circo Moira Orfei (difeso dagli avvocati Giulio Cerceo e Mauro Maiolini) coadiuvato e con il sostegno dellEnte Nazionale Circhi che si era visto rifiutare lautorizzazione nel Comune di Senigallia, con la solita motivazione del divieto agli spettacoli con animali. La sentenza reca la data di oggi. Il responsabile attività economiche di quel Comune, aveva negato lautorizzazione al circo richiamandosi al regolamento comunale sulla tutela degli animali vigente dal 2009, che fra laltro fa divieto di detenere animali esotici potenzialmente pericolosi per lincolumità pubblica. Con sentenza resa in forma immediata, il TAR ha stabilito che come ritenuto da una condivisibile giurisprudenza (ex plurimis, TAR Bologna, II, n. 470/2012), lesercizio da parte dei Comuni del potere regolamentare in materia di vigilanza igienico-sanitaria o di tutela degli animali non può mai portare al divieto di svolgimento di attività che sono consentite in base a specifiche disposizioni di legge. Ciò sia per un problema di gerarchia delle fonti di produzione normativa (essendo il regolamento cedevole rispetto alle fonti primarie), sia perché lordinamento costituzionale (art. 120 Cost.) vieta agli enti territoriali di porre ostacoli alla libera circolazione delle persone e delle cose e di limitare lesercizio del diritto al lavoro in qualsiasi parte del territorio nazionale. Ma il TAR questa volta è ancora più chiaro e aggiunge: In ragione dellevoluzione dei costumi e della coscienza collettiva, può anche ritenersi che il riferimento alla dignità umana comprenda anche la dignità degli animali (i quali peraltro, erano già tutelati in epoca antecedente allentrata in vigore della Carta fondamentale da norme penali, quale ad esempio lart. 727 c.p.), ma questo non rende legittime le norme regolamentari impugnate. Precisa ancora il TAR: In subiecta materia, la corretta attuazione del precetto di cui allart. 41 Cost., per la parte di competenza dei Comuni, consiste nelladottare norme regolamentari che prevedano specifici adempimenti a carico dei gestori dei circhi e di altri spettacoli analoghi, funzionali a tutelare la dignità e la salute degli animali impiegati negli spettacoli, ma che siano proporzionati allo scopo e che non costituiscano surrettizi divieti allesercizio di unattività economica prevista e riconosciuta da specifiche norme statali. Il TAR rileva nel regolamento del Comune di Senigallia anche una sorta di preconcetta ostilità nei riguardi dellattività circense: non si comprende perché il divieto posto dalla norma non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati (quando costituisce dato di comune esperienza che proprio nel settore dellippica si registrano numerosi abusi a danno degli animali, quali ad esempio pratiche di doping anche nelle corse che si svolgono negli ippodromi autorizzati) e alle esposizioni agricolo-zootecniche (in occasione delle quali molto spesso gli animali sono costretti a permanere molte ore in gabbie di ridotte dimensioni e a subire analoghi stress). La verità è che nessuna attività che preveda limpiego di animali è in sé buona o cattiva, la differenza essendo legata al rispetto che lesercente lattività ha per lanimale, per cui lunica via per tutelare gli animali è imporre una serie di obblighi e divieti funzionali a tutelare la loro salute e il loro benessere e controllare il rispetto di tali prescrizioni. Questo il commento del presidente dellEnte Nazionale Circhi, Antonio Buccioni: Viene riconosciuta, e in un certo senso premiata, la posizione dellENC che si batte da sempre e da ultimo anche avendo coinvolto le migliori energie tecniche, scientifiche, amministrative, per la redazione del Codice di Regolamentazione per il benessere degli animali nei circhi, che sarà reso pubblico a giorni per affermare un principio di rigorosa regolamentazione della presenza degli animali e non di acritici e aprioristici divieti. Se questo indirizzo dovesse affermarsi, sia pure con un ritardo che rasenta il mezzo secolo, e accompagnarsi alla applicazione sostanziale del disposto della legge 337/68 relativamente alle aree pubbliche che i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei circhi e dello spettacolo viaggiante, ciò potrebbe finalmente consentire al circo italiano una serena proposizione della propria arte e tradizione, nei confronti di un pubblico vastissimo che apprezza e segue con grande interesse il circo da nord a sud del nostro Paese. E date queste condizioni noi saremmo certi di andare incontro ad un futuro quanto mai lusinghiero e luminoso anche dal punto di vista imprenditoriale, oltre che artistico. E ora che il talebanesimo rappresentato dallestremismo fanatico e dellanimalismo di facciata, conclude Buccioni, lasci il campo a un confronto serio e severo che sfoci in una lunga stagione di strutturale collaborazione nel prioritario interesse degli animali. (fonte: www.circo.it)