FONDAZIONE MIGRANTES
ORGANISMO PASTORALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

In vigore le nuove regole sull'asilo

(23 ottobre 2014) - Nuove regole per le Commissioni territoriali e stanziamento di nuovi fondi per il sistema di accoglienza. L’aumento delle Commissioni territoriali per l’asilo e una maggiore efficienza e velocità nelle procedure di esame delle domande di riconoscimento della protezione internazionale
23 Ottobre 2014
(23 ottobre 2014) - La legge di conversione del decreto 119/2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2014; sono quindi in vigore dal 22 ottobre 2014 le nuove disposizioni che prevedono, tra l’altro, l’aumento delle Commissioni territoriali per l’asilo e una maggiore efficienza e velocità nelle procedure di esame delle domande di riconoscimento della protezione internazionale.
In sintesi, le principali disposizioni in materia:
- aumentano da dieci a venti le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e viene previsto che ne possano essere istituite fino a un massimo di trenta per l’intero territorio. Tali Commissioni saranno insediate presso le Prefetture, che forniranno il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno.

- Con decreto del ministro dell’Interno, presso ciascuna Commissione territoriale, nel caso di eccezionale incremento delle domande, si potrà prevedere che le funzioni di presidente delle sezioni o di alcune di esse siano svolte in via esclusiva. Si è anche previsto che le Commissioni, e ciascuna delle sue sezioni, operino con indipendenza di giudizio e di valutazione.

- In fase di conversione in legge, sono state aggiunte al testo originario alcune nuove disposizioni: nel caso in cui il destinatario del provvedimento sia trasferito, si prevede che sia la Commissione del luogo di destinazione a decidere; inoltre l’esame delle domande può essere svolto con l’ausilio di organismi ed enti di tutela dei diritti umani a livello internazionale.

- Per quel che riguarda la formazione dei componenti delle Commissioni, vengono previsti specifici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale; viene anche specificato che la formazione verrà fatta in collaborazione con l’Alto commissariato per i rifugiati e con l'Easo, European asylum support office.

- Si prevede che sia la Commissione che il giudice possano, in caso di impugnazione, acquisire d’ufficio una serie di informazioni riguardanti sia la condizione del richiedente sia la situazione dello Stato di provenienza e, a fronte di questo potere, è stato stabilito il diritto dell’interessato ad avere accesso a tutte le informazioni sui lavori della Commissione, inclusi questi elementi di prova aggiuntivi. Lo svolgimento del colloquio potrà essere svolto anche alla presenza di un solo membro della Commissione e non di tutto il collegio.

- Vengono individuate una serie di ulteriori risorse per far fronte all’accoglienza dei richiedenti e all’eccezionale afflusso di immigrati sul territorio nazionale; in particolare, viene aumentato il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di circa 50 milioni di euro e queste nuove risorse sono destinate ad ampliare le strutture del sistema di protezione finalizzato all’accoglienza dei richiedenti asilo. Per fronteggiare l’afflusso di migranti, viene anche creato un nuovo Fondo per il 2014 con uno stanziamento pari a 62,7 milioni di euro. La ripartizione di questo Fondo sarà stabilita con decreto del ministero dell’Interno.
 
Il provvedimento convertito in legge introduce infine alcune norme di trasparenza che prevedono l'obbligo per il ministero dell’Interno di inviare al Parlamento, alle Commissioni parlamentari, una relazione entro il 30 giugno sia sulla ripartizione del fondo che è stato creato con il provvedimento (obbligo che vale solo per il 2015), sia annualmente sull’attività svolta e sul funzionamento del sistema di accoglienza (entro il 30 giugno). Tale resoconto dovrà contenere indicazioni sull’utilizzazione delle risorse, con dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all’entità e all’utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate. Il periodo coperto da ogni dichiarazione è annuale; il primo rapporto che sarà realizzato entro il 30 giugno coprirà, invece, il periodo da novembre 2013 a dicembre 2014.

Viene prevista infine, a favore dei comuni siciliani interessati dalla pressione migratoria (Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani) l’esclusione delle spese sostenute per l’emergenza da quelle rilevanti ai fini del Patto di stabilità.

La legge in Gazzetta Ufficiale