È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2023 il decreto legge n. 1/2023 recante «disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori». Il provvedimento stabilisce che «la nave che effettua in via sistematica attività di ricerca e soccorso in mare» deve operare «in conformità ad autorizzazioni o abilitazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di bandiera» e deve essere «in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione».
Le norme prevedono anche altre condizioni, cioè che siano «avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità». Inoltre dev’essere «richiesta, nell’immediatezza dell’evento, l’assegnazione del porto di sbarco». Quale ulteriore condizione «il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità» deve essere «raggiunto senza ritardo per il completamento dell’intervento di soccorso». Devono anche essere «fornite alle autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorità di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini dell’acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata dell’operazione di soccorso posta in essere». Le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non devono aver «concorso a creare situazioni di pericolo a bordo né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco».
Secondo il decreto «il transito e la sosta di navi nel mare territoriale sono comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l’assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità». Per quanto riguarda le sanzioni, «nei casi di violazione del provvedimento” (…) si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale (…) si estende all’armatore e al proprietario della nave. Alla contestazione della violazione consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi della nave utilizzata per commettere la violazione». Infine, «in caso di reiterazione della violazione commessa con l’utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave e l’organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare».
(Alessandro Pertici)