(9 settembre 2014) - Con il Decreto Legge del 22 agosto 2014, n. 119 è stato ulteriormente rinviato, questa volta di un anno, ovvero al 30 giugno 2015, la completa parificazione fra cittadini italiani e cittadini stranieri rispetto alle autocertificazioni.
Occorrerà, pertanto, attendere ancora una anno prima che gli stranieri possano usare le dichiarazioni sostitutive al posto dei certificati previsti espressamente dalle "disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero". A titolo di esempio la Questura potrà ancora chiedere il certificato del casellario giudiziale, quello per i carichi pendenti, l'iscrizione a un corso di studi o l'iscrizione al Centro per l'Impiego.
La piena parificazione tra italiani e stranieri in materia di autocertificazioni doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2013, in base a quanto previsto dallarticolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
A gennaio 2013 non essendo ancora state definite le modalità di acquisizione dufficio dei dati da parte delle Questure e Prefetture attraverso il collegamento con le diverse banche dati si era proceduto a un primo rinvio di sei mesi (legge 228/2012), poi prorogato di ulteriori sei mesi (DPCM 26/6/2013). Arrivati a gennaio 2014 la situazione non era ancora cambiata rendendosi necessario un nuovo provvedimento di proroga di sei mesi (Decreto Legge n. 150 del 30 dicembre 2013). Con il nuovo provvedimento è stata ora disposta la proroga di un anno.
La parificazione tra straniero e italiano in materia di autocertificazioni è in ogni caso già in atto in relazione a tutti i certificati che non sono richiesti esplicitamente da disposizioni del Testo Unico sullimmigrazione o dal suo Regolamento di attuazione.
In particolare, già a partire dal 1° gennaio 2012 per tutti i procedimenti in materia di concessione della cittadinanza italiana valgono le regole generali sull'autocertificazione. Il Comune non può, pertanto, in questi procedimenti, richiedere allinteressato la produzione di documenti attestanti stati, qualità personali e fatti che possono essere reperiti dufficio dallufficio comunale, attraverso una richiesta ad altra Amministrazione.